Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 12 — Commissioni regionali sanitarie

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi. Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo. Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art12 · fonte su Normattiva