Art. 3 — Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione
((L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1)) e' effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e cosi' composta: dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo' designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo; da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro; da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanita' o del Ministero dell'interno. I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
7Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione provinciale assegni sordomuti" di cui al presente provvedimento.
Testo vigente dal 31 marzo 2006
