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All'onere, derivante dalla presente legge di lire 160 milioni per l'anno finanziario 1968, sara', provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli anni finanziari, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;335~art3 · fonte del testo