Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, gia' elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969. A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;981~art1 · fonte del testo