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La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

Testo in vigore dal 14 giugno 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-05-21;391~art1 · fonte del testo