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La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.
Testo in vigore dal 14 giugno 1951 al 22 dicembre 2008
