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All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilita' previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 maggio 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-04-16;125~art2 · fonte del testo