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Alla spesa di lire 240 milioni sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1960-61, a carico del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-07;1557~art2 · fonte del testo