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All'onere complessivo di lire 435 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 (lire 360 milioni) e n. 5381 (lire 75 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;976~art3 · fonte del testo