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All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 maggio 1973 al 22 dicembre 2008
