Il contributo statale annuale a favore della Scuola di ostetricia di Venezia e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila). La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-24;602~artunico · fonte del testo