La maggiore spesa annua di lire 7.500.000, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1178~art2 · fonte del testo