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Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte coi fondi stanziati sul capitolo 59 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1949-50 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008
