L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di:

  • 1)un gabinetto di chimica;
  • 2)un gabinetto di fisica;
  • 3)un gabinetto di microbiologia;
  • 4)un gabinetto di tecnologia;
  • 5)un gabinetto fotografico;
  • 6)un gabinetto radiografico;
  • 7)un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
  • 8)una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
  • 9)un archivio per la documentazione dei restauri;
  • 10)un archivio amministrativo;
  • 11)una segreteria;
  • 12)un ufficio amministrativo. L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita'".

Testo vigente dal 14 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-06;23~art2 · fonte su Normattiva