L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto e' dotato di:
- 1)un gabinetto di chimica;
- 2)un gabinetto di fisica;
- 3)un gabinetto di microbiologia;
- 4)un gabinetto di tecnologia;
- 5)un gabinetto fotografico;
- 6)un gabinetto radiografico;
- 7)un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
- 8)una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
- 9)un archivio per la documentazione dei restauri;
- 10)un archivio amministrativo;
- 11)una segreteria;
- 12)un ufficio amministrativo. L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attivita'".
Testo vigente dal 14 marzo 1973
