L'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, e' sostituito dal seguente: "Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprieta' dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517. I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta e' fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione. I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

Testo vigente dal 14 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-06;23~art3 · fonte su Normattiva