Alle spese per l'incremento e per la manutenzione delle attrezzature dei gabinetti indicati dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonche' a quelle per l'acquisto dei materiali occorrenti al funzionamento dei suddetti gabinetti ed alla attivita' didattica si provvede con il fondo annuo di cui all'articolo 1. Tutte le altre spese dell'Istituto non contemplate dal presente articolo ne' dall'articolo 7 della citata legge n. 1240 del 1939, quale risulta modificato dall'articolo precedente, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. L'articolo 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, e' abrogato.

Testo vigente dal 14 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-06;23~art4 · fonte su Normattiva