E' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati: Banco di Napoli........ L. 50 miliardi Banco di Sicilia....... L. 50 miliardi Banco di Sardegna...... L. 10 miliardi ISVEIMER............... L. 52 miliardi IRFIS.................. L. 21 miliardi CIS.................... L. 17 miliardi Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, e' determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascun istituto.

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-31;50~art1 · fonte del testo