All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilita' del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-31;50~art4 · fonte del testo