Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi in dotazione secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Testo vigente dal 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-31;50~art2 · fonte del testo