All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilita' del fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;390~art3 · fonte del testo