Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli atti ed i contratti posti in essere per le operazioni di trasferimento all'istituto dei beni considerati dal precedente articolo e per il finanziamento, la costruzione dei nuovi locali ed il trasferimento degli impianti, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di registro ed ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-11;98~art2 · fonte del testo