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L'Ente presentera', entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il suo rendiconto patrimoniale ed economico allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, alleghera' lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato. Il Ministro per le partecipazioni statali emanera' istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneita' e di chiarezza.

Testo in vigore dal 28 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-07;243~art2 · fonte del testo