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Gli utili e le altre partite creditorie di pertinenza dello erario, afferenti alla gestione sia diretta sia indiretta delle ex aziende patrimoniali dello Stato, i cui importi sono stati evidenziati nei bilanci delle societa' costituite a norma dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, restano devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge sopra indicata, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, il quale, previa estinzione delle partite segnate nei bilanci stessi a debito dello Stato, portera' il relativo saldo ad aumento del proprio fondo di dotazione.

Testo in vigore dal 28 maggio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-07;244~art3 · fonte del testo