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Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1 gennaio 1966 al 31 dicembre 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1966, 1967 e 1968. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni 1967 e 1968 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate al Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo in vigore dal 15 aprile 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-04-05;177~art3 · fonte del testo