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Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1969 al 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dallo esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo in vigore dal 7 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;113~art3 · fonte del testo