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All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare, in una o piu' soluzioni, negli anni finanziari dal 1976 al 1980 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni e modalita' di cui ai commi dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, nell'anno 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1976 al 1980, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;206~art2 · fonte del testo