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L'anticipazione di lire 15 miliardi accordati all'istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 709, e 2 ottobre 1947, n. 1037, si intende conferita ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto. Gli interessi spettanti allo Stato su detta anticipazione, determinati forfettariamente in lire 3 miliardi, vengono portati in aumento dello stesso fondo di dotazione, il quale, pertanto, tenuto conto di quanto previsto nel comma precedente, e' elevato a lire 168 miliardi.

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;556~art2 · fonte del testo