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Il primo periodo del primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' modificato come segue: "L'istituto puo' emettere obbligazioni in valuta nazionale ed estera rimborsabili in conformita' dei relativi piani di ammortamento, eventualmente con clausola di anticipato riscatto parziale o totale".
Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
