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Il primo capoverso dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' modificato come segue: "Il bilancio annuale chiuso al 31 dicembre di ogni anno e' presentato per l'approvazione, entro il mese di maggio dell'anno successivo al Ministro per le partecipazioni statali insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale".

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-07-21;556~art5 · fonte del testo