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Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972, mutui fino alla concorrenza del ricavo netto, rispettivamente di miliardi 40, miliardi 60, miliardi 80, miliardi 100 e miliardi 120. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969. Il servizio dei mutui relativi agli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008
