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Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-08;232~art1 · fonte del testo