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Gli ultimi due commi dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi: "Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 20 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita". "A partire dall'esercizio 1958 e' attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare e' destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 37. Al medesimo fondo e' altresi' destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma". "L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 e' assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi".
Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
