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La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verra' provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
