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La lettera f) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, e' sostituita dalla seguente: "f) approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro".

Testo in vigore dal 7 novembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-10;524~art3 · fonte del testo