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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza, alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di 60 miliardi di lire. Ai suddetti impegni si fara' fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1965, di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1966 e 1967 e di 10 miliardi di lire per l'anno 1968.
Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 16 dicembre 2010
