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All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 16 dicembre 2010
