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A parziale modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, la Cassa puo' provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti che essa abbia contratto all'estero, limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa.
Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 16 dicembre 2010
