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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 18 novembre 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-11-18;644~art2 · fonte del testo