Il fondo di dotazione della sezione di cui al precedente articolo 1 potra' essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonche' di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresi' partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal comitato esecutivo della sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Testo vigente dal 19 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-24;1191~art2 · fonte del testo