Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi del precedente art. 1, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1, nonche' a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

Testo vigente dal 17 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;167~art2 · fonte del testo