Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1971 al 22 dicembre 2008. 343 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il fondo di dotazione di cui all'articolo 1 e' assegnato per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69, per le societa' inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, obiettivi che vengono esplicitati come segue:
tolto: Istituto Luce. La societa' dovra' svolgere compiti di produzione con particolare riguardo alla cinematografia didattica e specializzata anche e in ordine a film di particolare rilevanza culturale, di carattere sperimentale. In particolare e in conformita' alle disposizioni della legge 4 novembre 1965, n. 1213, essa deve provvedere a:
tolto: a) curare la produzione e la diffusione di film a corto, medio e lungo metraggio a carattere didattico e di film destinati alla gioventu';
tolto: b) curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, nonche' la diffusione dei piu' significativi film della storia del cinema;
tolto: c) realizzare i documenti commissionati dalle amministrazioni dello Stato, nonche' dagli enti pubblici, dagli enti sociali e dalle societa' a prevalente partecipazione statale;
tolto: d) favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire inoltre la realizzazione di cortometraggi che non rientrino nelle categorie sopra indicate, garantendo la liberta' di espressione. Cinecitta'. La societa' dovra' rappresentare una struttura per i servizi cinematografici con la gestione degli stabilimenti della produzione cinematografica, sincronizzazione, sviluppo e stampa, e favorire per quanto possibile, e gradualmente, nel campo tecnico, la ricerca sperimentale e di laboratorio, nonche' l'ammodernamento degli strumenti cinematografici. Italnoleggio cinematografico. La societa' dovra': a) agire sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare gradualmente il gusto del pubblico, svolgendo tutte le operazioni, anche" inerenti agli impegni di produzione, necessari all'acquisizione dei suddetti film;
tolto: b) curare la diffusione di film ad investimento culturale prodotti dall'istituto Luce;
tolto: c) curare la diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione o di altri per i quali si ritenga opportuno svolgere tale servizio;
tolto: d) curare la gestione di sale cinematografiche ed eventualmente l'acquisto, nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio che risponda a criteri di severa e rigorosa economicita' aziendale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1971-08-14;814~art3 · fonte del testo