Art. 1
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L'importo del fondo di riserva per le spese impreviste costituito presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' le relative assegnazioni annuali che lo alimentano, determinati rispettivamente in lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, sono aumentati, dall'esercizio 1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000.
Testo in vigore dal 7 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
