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Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, sempreche' le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1967. L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sara' destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
