Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1192~art3 · fonte del testo