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Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. All'onere di lire 3.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, a quello di lire 1,200 milioni nell'esercizio 1966 ed a quello di lire 300 milioni nell'esercizio 1967 si provvede a carico dei fondi destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 1966 e 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;947~art5 · fonte su Normattiva