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Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della, legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato per l'esercizio 1953-54 un ulteriore limite di impegno di lire 116.875.000. La somma complessiva di lire 4.090.625.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sara' inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di annue lire 106.250.900 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.
Testo in vigore dal 28 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
