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[1]All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1953-54 si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa:
[2]capitolo n. 151.................... L. 63.750.000 capitolo n. 178.................... L. 21.250.000 capitolo n. 245.................... L. 21.250.000 e mediante riduzione di lire 10.625.000 del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per gli esercizi successivi sara' provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
