A decorrere dal 1 luglio 1948, e' elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia. Alla relativa maggiore spesa si fari fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero dalla difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 30 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-16;447~artunico · fonte del testo