Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sara' fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.

Testo vigente dal 3 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;7~art3 · fonte del testo