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All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1077~art2 · fonte del testo