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[1]Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
[2]anno 1967...................... lire 200 milioni anno 1968...................... lire 300 milioni anno 1969...................... lire 215 milioni Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:
[3]anno 1967...................... lire 200 milioni anno 1968...................... lire 500 milioni anno 1969...................... lire 715 milioni dal 1970 al 1981.................. lire 715 milioni anno 1982...................... lire 515 milioni anno 1983...................... lire 215 milioni
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
